Con Delibera 75/2020/R/com, l’ARERA per far fronte all’emergenza da Covid-19, in attuazione dell’art. 4.1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in materia di sospensione dei termini di pagamento delle bollette dell’energia nei confronti dei Comuni di cui all’Allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 ha stabilito la sospensione del pagamento delle bollette di gas, elettricità e acqua fino al 30 aprile per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “prima” zona rossa (ovvero Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), prevedendo la rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione.

COSA PREVEDE L’ARERA

L’Autorità, con riferimento alle forniture di energia elettrica e di gas (compresi i gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate) e alle utenze del SII site nei comuni elencati all’Allegato 1 del DL 9/2020, dispone in dettaglio:

  • la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento emesse/i o da emettere;
  • fino a tale data non dovrà essere applicata in ogni caso la disciplina prevista nei casi di morosità del cliente/utente finale, anche con riferimento a fatture o avvisi di pagamento emessi e già scaduti
  • la sospensione delle fatture che, pur emesse successivamente al 30 aprile 2020, contabilizzano consumi effettuati fino a tale data.

Le fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi dovranno contenere l’informazione che i relativi importi saranno oggetto di rateizzazione, secondo un piano che sarà successivamente comunicato al cliente/utente finale, oltre alla facoltà per quest’ultimo di pagare in maniera non rateizzata e alle eventuali condizioni migliorative offerte dall’esercente il servizio.

L’ARERA, per far fronte all’emergenza in atto, prevede quindi un’estensione e un adattamento della regolazione vigente per il settore dell’energia in materia di rateizzazione delle fatture con termini di pagamento sospesi, disponendo in particolare che:

  • i venditori rateizzino automaticamente gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti finali, previa informativa da inviare ai soggetti interessati entro la fine di giugno 2020 (il piano di rateizzazione dovrà infatti decorrere da una data non antecedente all’ 1 luglio 2020);
  • il pagamento delle rate di importo non inferiore a 50,00€ avvenga con periodicità pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale e in un numero di rate successive non cumulabili di ammontare costante pari al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
  • qualora l’importo delle rate calcolate come al punto precedente risulti inferiore a 50,00€, il numero delle rate potrà essere ridotto, nel rispetto della periodicità di fatturazione e fatto salvo quanto precede;
  • nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, che quanto sopra previsto dovrà essere applicato congiuntamente ai singoli importi;
  • sia comunque riconosciuta la facoltà al cliente finale di corrispondere gli importi dovuti secondo i normali termini di scadenza o secondo un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore.

Con la delibera 76/2020/R/com l’ARERA da disposizioni urgenti in materia di bonus elettrico, bonus gas in relazione alle misure urgenti introdotte nel paese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19. In particolare, per il periodo 1° marzo – 30 aprile, al fine di garantire la continuità di erogazione dei bonus ai cittadini che ne hanno diritto, il provvedimento dispone che a coloro che dovessero rinnovare la domanda di bonus oltre la scadenza originaria prevista dalla regolazione, ma comunque entro i 60 giorni successivi al termine del suddetto periodo di sospensione, sia garantita la continuità dei bonus medesimi, con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria e per un periodo di 12 mesi.

Con la delibera 60/2020/R/com l’ARERA prevede che le procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas naturale per morosità del cliente/utente finale, nonché le clausole contrattuali relative alla sospensione/interruzione della fornitura dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di rete urbana non trovino applicazione con riferimento all’intero periodo di efficacia del dPCM 9 marzo 2020, compreso tra il 10 marzo e il 3 aprile 2020. Il provvedimento prevede altresì la costituzione presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di un apposito conto di gestione in relazione alle straordinarie esigenze di immediata disponibilità di risorse finanziarie per garantire, nella fase di emergenza in corso, la sostenibilità degli interventi a favore dei clienti finali dei settori elettrico, gas. Il testo della delibera è stato aggiornato con le delibere 117/2020/R/com, 124/2020/R/com e 148/2020/R/com.

Precisamente nella delibera 148/2020/R/com si proroga a favore dei clienti e utenti finali domestici il termine delle misure della deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2020, 60/2020/R/com, come modificate dalla deliberazione 117/2020/R/com e dalla deliberazione 124/2020/R/com, fino al 17 maggio 2020.

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